Art. 672 – Spese per la prestazione del legato

Le spese per la prestazione del legato(1) sono a carico dell’onerato(2) 662, 1196 c.c..

Note

(1)

Es. le spese per la consegna o per il recupero della cosa legata, quelle per l’acquisto in caso di legato di cosa altrui, ecc.

(2)

E’ consentito al testatore esprimere una volontà in senso contrario.

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