Le spese per la prestazione del legato(1) sono a carico dell’onerato(2) 662, 1196 c.c..
Note
(1)
Es. le spese per la consegna o per il recupero della cosa legata, quelle per l’acquisto in caso di legato di cosa altrui, ecc.
(2)
E’ consentito al testatore esprimere una volontà in senso contrario.