Art. 673 – Perimento della cosa legata. Impossibilità della prestazione

Il legato non ha effetto se la cosa legata è interamente(1) perita(2) durante la vita del testatore 651 c.c..

L’obbligazione dell’onerato si estingue se, dopo la morte del testatore, la prestazione è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile(3) 1256 ss. c.c..

Note

(1)

Ove il bene sia perito parzialmente, resta dovuta la parte che non sia andata distrutta.

(2)

Al perimento viene equiparato lo smarrimento. In tal caso l’onerato si ritiene abbia l’obbligo di attivarsi al fine di rinvenire il bene legato.

(3)

Ove il perimento dipenda da colpa dell’onerato, questo è tenuto al risarcimento del danno (v. art. 1218 del c.c.).

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