Art. 675 – Accrescimento tra collegatari

L’accrescimento ha luogo anche tra più legatari 649 ss. c.c. ai quali è stato legato uno stesso oggetto(1), salvo che dal testamento risulti una diversa volontà 688 c.c. e salvo sempre il diritto di rappresentazione 467 c.c..

Note

(1)

Diversamente da quanto previsto dall’art. 674 del c.c., difetta nella norma in commento il riferimento al medesimo testamento. Secondo alcuni il requisito della coniunctio verbis, stante la formulazione letterale della norma, non sarebbe richiesto. Secondo altri, invece, sarebbe necessaria comunque l’unicità di testamento non potendosi, in caso contrario, parlare di unicità dell’oggetto del legato.

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