Art. 68 – Nullità del nuovo matrimonio

Il matrimonio contratto a norma dell’articolo 65 è nullo, qualora la persona della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l’esistenza.

Sono salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo 128.

La nullità non può essere pronunciata nel caso in cui è accertata la morte 66, 67, 149, anche se avvenuta in una data posteriore a quella del matrimonio.

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