La revocazione espressa(1) può farsi soltanto con un nuovo testamento 587 ss. c.c.(2), o con un atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni, in cui il testatore personalmente dichiara(3) di revocare, in tutto o in parte, la disposizione anteriore(4)(5) 681, 682, 684 c.c..
Note
(1)
La revocazione espressa consiste in una dichiarazione di volontà, unilaterale e non recettizia, mediante la quale si rendono inefficaci le disposizioni testamentarie precedenti.
(2)
Il testamento successivo revoca quello precedente a prescindere dalla forma utilizzata: un testamento pubblico può essere reso inefficace da un successivo testamento olografo.
(3)
Non è ammessa la rappresentanza.
(4)
Tale dichiarazione può essere contenuta anche in un atto notarile avente un contenuto giuridico ulteriore rispetto alla revoca.
(5)
Dalla revocazione espressa si distingue quella tacita che può verificarsi in caso di:
– testamento posteriore incompatibile con quello anteriore (v. art. 682 del c.c.);
– distruzione del testamento olografo (v. art. 684 del c.c.);
– ritiro di un testamento segreto in cui difettino i requisiti del testamento olografo (v. art. 685 del c.c.);
– alienazione e trasformazione della cosa legata (v. art. 686 del c.c.).