(1)La revocazione totale o parziale di un testamento 680 c.c. può essere a sua volta revocata sempre con le forme stabilite dall’articolo precedente(2). In tal caso rivivono le disposizioni revocate.
Note
(1)
La reviviscenza delle disposizioni testamentarie precedenti opera automaticamente, senza che esse debbano essere ripetute nel nuovo testamento o nella dichiarazione ricevuta dal notaio.
(2)
Non è, dunque, ammessa la revoca tacita della revoca.
Per la revoca della revoca non sono richieste formule particolari: è sufficiente che emerga in modo non equivoco la volontà del testatore di far rivivere le vecchie disposizioni testamentarie.