(1)Il testamento posteriore 602 c.c., che non revoca in modo espresso i precedenti 680 c.c., annulla in questi soltanto le disposizioni che sono con esso incompatibili(2).
Note
(1)
Si parla in proposito di revoca tacita.
A differenza della revoca espressa che priva di efficacia l’intero testamento precedente (v. art. 680 del c.c.), in questo caso solo le disposizioni incompatibili vengono meno.
(2)
La nozione di incompatibilità è controversa.
Si distingue tra incompatibilità oggettiva e soggettiva. Ricorre la prima quando, a prescindere da una volontà in tal senso, sia materialmente impossibile dare contemporanea esecuzione alle disposizioni contenute nel testamento precedente e in quello successivo (es. il medesimo bene viene lasciato in legato prima ad una persona poi ad un’altra). Si ha incompatibilità soggettiva (o intenzionale) quando dal testamento successivo si possa dedurre la volontà del testatore di revocare, in tutto o in parte, il testamento precedente, pur essendo conciliabili le diverse disposizioni.