La revocazione fatta con un testamento posteriore 682 c.c. conserva la sua efficacia anche quando questo rimane senza effetto perché l’erede istituito o il legatario è premorto al testatore, o è incapace 592 ss. c.c. o indegno 463 ss. c.c., ovvero ha rinunziato all’eredità 519 c.c. o al legato 649 c.c. (1).
Note
(1)
L’elencazione non è da considerarsi tassativa. La norma si applica, per esempio, anche nel caso di disposizione nulla per indeterminatezza del beneficiato, di commorienza, di assenza o morte presunta, ecc.