Art. 684 – Distruzione del testamento olografo

Il testamento olografo 602 c.c. distrutto, lacerato o cancellato(1), in tutto o in parte(2), si considera in tutto o in parte revocato, a meno che si provi che fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore, ovvero si provi che il testatore non ebbe l’intenzione di revocarlo(3) 463 n. 5 c.c..

Note

(1)

L’elencazione si ritiene tassativa. Non determina, pertanto, la revoca del testamento olografo la cattiva conservazione di esso, l’appallottolamento, ecc.

(2)

In caso di distruzione, lacerazione o cancellazione di singole disposizioni, la revoca riguarderà soltanto queste.

(3)

L’onere di provare che la distruzione del testamento sia stata opera di un terzo o del testatore senza che sussistesse, tuttavia, la volontà di revocare l’atto di ultima volontà spetta a chi intende far valere il testamento.
Raggiunta la prova della volontarietà della distruzione, alcuni ritengono inammissibile la dimostrazione di un diverso intento del testatore rispetto alla revoca, altri la ritengono possibile (es: la distruzione del testamento per riscriverlo in una forma migliore).

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