Art. 690 – Obblighi dei sostituiti

(1)I sostituiti devono adempiere gli obblighi imposti agli istituiti(2) 647 c.c., a meno che una diversa volontà sia stata espressa dal testatore o si tratti di obblighi di carattere personale(3) 676, 677 c.c..

Note

(1)

Non vi è unanimità di vedute circa l’estensione al sostituto della condizione imposta al primo chiamato. L’opinione maggioritaria non la ritiene ammissibile.

(2)

Cioè le obbligazioni quali i legati obbligatori, le clausole modali e il pagamento dei debiti ereditari.

(3)

Sono quelli posti a carico dell’istituito in considerazione delle sue possibilità economiche, delle sue capacità ed attitudini, etc…
Es. “nomino mio erede mio nipote Tizio, famoso violinista, a condizione che ogni anno, nel giorno dell’anniversario della mia morte, tenga un concerto in mio onore. Nel caso in cui non possa o non voglia accettare nomino Caio.”

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