Ciascuno dei genitori o degli altri ascendenti in linea retta o il coniuge dell’interdetto 414 ss. c.c. possono istituire rispettivamente il figlio, il discendente, o il coniuge con l’obbligo di conservare e restituire alla sua morte i beni anche costituenti la legittima 536 ss. c.c., a favore della persona o degli enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura dell’interdetto medesimo(1) 2660 n. 6 c.c..
La stessa disposizione si applica nel caso del minore di età, se trovasi nelle condizioni di abituale infermità di mente tali da far presumere che nel termine indicato dall’articolo 416(2) interverrà la pronuncia di interdizione.
Nel caso di pluralità di persone o enti di cui al primo comma i beni sono attribuiti proporzionalmente al tempo durante il quale gli stessi hanno avuto cura dell’interdetto(3).
La sostituzione è priva di effetto nel caso in cui l’interdizione sia negata o il relativo procedimento non sia iniziato entro due anni dal raggiungimento della maggiore età del minore abitualmente infermo di mente. È anche priva di effetto nel caso di revoca dell’interdizione 429 c.c. o rispetto alle persone o agli enti che abbiano violato gli obblighi di assistenza.
In ogni altro caso la sostituzione è nulla(4)(5).
Note
(1)
La sostituzione fedecommissaria si ha quando l’eredità viene devoluta ad un soggetto con l’obbligo per questo di conservare i beni e trasmetterli, alla propria morte, ad un altro soggetto individuato dal testatore.
L’istituto è vietato, con la sola eccezione di cui alla norma in commento e con il rispetto dei seguenti limiti:
– il testatore deve essere genitore, ascendente in linea retta o coniuge del primo istituito;
– l’istituito deve essere un interdetto o un minore che, a cagione del proprio stato di infermità, si ritiene ragionevolmente che verrà interdetto;
– i sostituti possono essere solo le persone o gli enti che si sono presi cura dell’istituito. Tale assistenza deve essere successiva all’apertura della successione ed essere continuativa.
(2)
Ossia nell’ultimo anno della minore età.
(3)
Le persone o gli enti possono essere anche individuati in maniera generica facendo riferimento all’attività di assistenza da loro prestata.
(4)
Rientra nelle disposizioni vietate il c.d. fedecommesso de residuo, ossia quello mediante il quale il testatore impone all’istituito l’obbligo di restituire al sostituto soltanto i beni ereditari che dovessero residuare alla morte dell’istituito.
Se ricorrono i presupposti del fedecommesso assistenziale, la sostituzione è valida.
(5)
Si parla di clausola “si sine liberis decesserit” qualora il testatore preveda che i beni ereditari vengano devoluti ad un sostituto nel caso in cui il primo istituito muoia senza aver avuto figli.
Per stabilire se tale previsione sia valida occorre, di volta in volta, accertare se l’intenzione del testatore fosse quella di violare il divieto di sostituzione fedecommissaria o istituire un erede sotto condizione risolutiva. Nel primo caso la disposizione è nulla, nel secondo è valida.