Art. 696 – Devoluzione al sostituito

L’eredità si devolve al sostituito al momento della morte dell’istituito(1).

Se le persone o gli enti che hanno avuto cura dell’incapace muoiono o si estinguono prima della morte di lui, i beni o la porzione dei beni che spetterebbe loro è devoluta ai successori legittimi dell’incapace(2).

Note

(1)

Prima della morte dell’istituito il sostituto è titolare di un’aspettativa di diritto sull’eredità.
Solo con la morte dell’incapace, l’eredità si devolve al sostituto o, nel caso in cui non possa o non voglia accettare l’eredità, ai suoi eredi. Per esempio, se la morte del sostituto si verifica dopo l’apertura della successione dell’istituito ma prima dell’accettazione, il diritto di accettare si trasmette agli eredi del sostituto, coerentemente con le previsioni generali di cui all’art. 479 del c.c..
In seguito all’accettazione il sostituto diviene successore a titolo universale del testatore: solo nei suoi confronti si deve valutare l’eventuale indegnità (v. art. 463 del c.c.) o l’incapacità a ricevere per testamento (v. art. 596, 597, 598 del c.c.).

(2)

La norma fa esclusivo riferimento alla vocazione legittima perchè, essendo l’istituito un incapace, è a lui precluso fare testamento. Se, però, prima dell’interdizione è stato redatto un valido testamento, la norma deve essere estesa anche agli eredi testamentari.

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