Art. 697 – Sostituzione fedecommissaria nei legati

Le norme stabilite in questa sezione sono applicabili anche ai legati(1) 697 c.c..

Note

(1)

Al legato, a differenza dell’istituzione di erede, può essere apposto un termine finale.
Es. “lego il mio appartamento di Venezia a Caio fino al 31 dicembre 2020”.
E’ consentito, inoltre, prevedere che alla morte del legatario questo sia obbligato a trasferire un determinato bene ad un altro soggetto, a condizione che si tratti di un bene estraneo all’asse ereditario del testatore (es. “lego a Tizio il mio appartamento di Venezia, ma questo, alla sua morte, dovrà dare a Caio il suo appartamento di Roma”). Ove, invece, il bene coincida con l’oggetto del legato, la disposizione è nulla in quanto si realizzerebbe una sostituzione fedecommissaria (es. “lego il mio appartamento di Venezia a Tizio, ma questo, alla sua morte, lo dovrà dare a Caio.”)

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