Art. 699 – Premi di nuzialità, opere di assistenza e simili

È valida la disposizione testamentaria avente per oggetto l’erogazione periodica, in perpetuo o a tempo, di somme determinate per premi di nuzialità o di natalità, sussidi per l’avviamento a una professione o a un’arte, opere di assistenza, o per altri fini di pubblica utilità, a favore di persone da scegliersi entro una determinata categoria o tra i discendenti di determinate famiglie 283, 631 c.c.. Tali annualità possono riscattarsi secondo le norme dettate in materia di rendita 1865, 1879 c.c.(1).

Note

(1)

Quanto alla qualificazione giuridica della figura, si ritiene si tratti di un legato, per la validità del quale:
– i soggetti beneficiari devono essere determinabili per mezzo dei requisiti stabiliti dal testatore o ad opera dell’erede o di un terzo (v. art. 631 c. 3 del c.c.);
– la finalità del lascito deve rientrare tra quelle elencate tassativamente dalla norma in commento.

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