Durante la gestione dell’esecutore testamentario, le azioni relative all’eredità 533 c.c. devono essere proposte anche nei confronti dell’esecutore(1) 102 c.p.c.. Questi ha facoltà d’intervenire 105 c.p.c. nei giudizi promossi dall’erede e può esercitare le azioni relative all’esercizio del suo ufficio(2).
Note
(1)
L’esecutore è litisconsorte necessario insieme agli eredi.
(2)
Tra cui le azioni possessorie, quelle petitorie, quelle che abbiano avuto origine dalla gestione e quelle necessarie per dare attuazione alla volontà testamentaria.