Art. 704 – Rappresentanza processuale

Durante la gestione dell’esecutore testamentario, le azioni relative all’eredità 533 c.c. devono essere proposte anche nei confronti dell’esecutore(1) 102 c.p.c.. Questi ha facoltà d’intervenire 105 c.p.c. nei giudizi promossi dall’erede e può esercitare le azioni relative all’esercizio del suo ufficio(2).

Note

(1)

L’esecutore è litisconsorte necessario insieme agli eredi.

(2)

Tra cui le azioni possessorie, quelle petitorie, quelle che abbiano avuto origine dalla gestione e quelle necessarie per dare attuazione alla volontà testamentaria.

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