(1)L’esecutore testamentario fa apporre i sigilli 752 ss. c.c. quando tra i chiamati all’eredità vi sono minori 2 c.c., assenti 48 ss. c.c., interdetti(2) 414 c.c. o persone giuridiche 11 c.c.(3).
Egli in tal caso fa redigere l’inventario dei beni dell’eredità in presenza dei chiamati all’eredità o dei loro rappresentanti, o dopo averli invitati 769 ss. c.p.c..
Note
(1)
Stante la funzione dell’apposizione dei sigilli e della redazione dell’inventario, nessun effetto avrebbe la disposizione mediante la quale il testatore preveda la dispensa per l’esecutore da tali incombenti
(2)
Ci si riferisce alla sola interdizione giudiziale e non anche a quella legale, che consiste in una sanzione accessoria all’ergastolo o alla reclusione non inferiore a cinque anni (v. art. 32 del c.p.).
(3)
La disposizione si applica anche agli inabilitati (v. art. 415 del c.c.), agli scomparsi e più in generale in presenza di persone momentaneamente lontane dal luogo in cui si è aperta la successione.