Art. 706 – Divisione da compiersi dall’esecutore testamentario

Il testatore può disporre che l’esecutore testamentario, quando non è un erede o un legatario(1), proceda alla divisione 713 c.c. tra gli eredi dei beni dell’eredità. In questo caso si osserva il disposto dell’articolo 733(2).

Prima di procedere alla divisione l’esecutore testamentario deve sentire gli eredi(3).

Note

(1)

Difetterebbe in tal caso la terzietà che si ritiene opportuno debba caratterizzare l’attività di colui al quale viene affidata la divisione ai sensi dell’art. 733 del c.c..

(2)

L’esecutore in tale ipotesi svolge un ruolo estraneo al suo incarico, regolamentato dalle norme in tema di divisione.

(3)

Questi esprimono un parere obbligatorio, la cui mancanza determina la nullità della divisione, non vincolante.
Ove l’esecutore non si adegui ad esso, gli eredi potranno fare ricorso all’autorità giudiziaria dimostrando che la divisione effettuata è contraria alla volontà del testatore od iniqua.

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