Art. 709 – Conto della gestione

L’esecutore testamentario(1) deve rendere il conto(2) 263 c.c. della sua gestione al termine della stessa, e anche spirato l’anno dalla morte del testatore, se la gestione si prolunga oltre l’anno 703 c.c..

Egli è tenuto, in caso di colpa 703, 2043 c.c. al risarcimento dei danni verso gli eredi e verso i legatari.

Gli esecutori testamentari, quando sono più 700 c.c., rispondono solidalmente per la gestione comune 1292 c.c., 4 c.p.c..

Il testatore non può esonerare l’esecutore testamentario dall’obbligo di rendere il conto o dalla responsabilità della gestione 109.

Note

(1)

Sia che abbia l’amministrazione del patrimonio ereditario, sia che non abbia tale potere (v. art. 703 del c.c.).

(2)

Si tratta di un documento contabile in cui devono essere registrate le operazione compiute dall’esecutore durante la sua gestione.

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