Le disposizioni degli articoli precedenti non pregiudicano la petizione di eredità 533 né gli altri diritti spettanti alla persona di cui s’ignora l’esistenza o ai suoi eredi o aventi causa, salvi gli effetti della prescrizione 2934 o dell’usucapione 1158 ss..
La restituzione dei frutti non è dovuta se non dal giorno della costituzione in mora 53, 56 co. 2, 73, 1219.