Art. 71 – Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui si ignora l’esistenza

Le disposizioni degli articoli precedenti non pregiudicano la petizione di eredità 533 né gli altri diritti spettanti alla persona di cui s’ignora l’esistenza o ai suoi eredi o aventi causa, salvi gli effetti della prescrizione 2934 o dell’usucapione 1158 ss..

La restituzione dei frutti non è dovuta se non dal giorno della costituzione in mora 53, 56 co. 2, 73, 1219.

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