(1)Le spese fatte dall’esecutore testamentario per l’esercizio del suo ufficio sono a carico dell’eredità 511 c.c..
Note
(1)
In mancanza di un’elencazione di tali spese o dei criteri per procedere alla loro individuazione sono sorti dei contrasti. Secondo alcuni il criterio per l’identificazione delle spese rimborsabili andrebbe individuato in base alla necessità e all’utilità, secondo altri sarebbero rimborsabili tutte le spese, con l’eccezione di quelle sostenute in violazione dell’obbligo di diligenza del buon padre di famiglia.