Art. 713 – Facoltà di domandare la divisione

(1)I coeredi(2) possono sempre domandare la divisione 715, 1111 c.c..

Quando però tutti gli eredi istituiti o alcuni di essi sono minori di età 2 c.c., il testatore può disporre che la divisione non abbia luogo prima che sia trascorso un anno dalla maggiore età dell’ultimo nato 715 c.c..

Egli può anche disporre che la divisione dell’eredità o di alcuni beni di essa non abbia luogo prima che sia trascorso dalla sua morte un termine non eccedente il quinquennio.

Tuttavia in ambedue i casi l’autorità giudiziaria, qualora gravi circostanze lo richiedano, può, su istanza di uno o più coeredi, consentire che la divisione si effettui senza indugio o dopo un termine minore di quello stabilito dal testatore(3).

Note

(1)

La comunione ereditaria si costituisce quando più chiamati accettano l’eredità. Ciascun coerede è titolare di una quota ideale dell’intero asse ereditario. Mediante la divisione ereditaria i beni facenti parte della comunione vengono frazionati in base alle rispettive quote di ciascuno e gli eredi divengono proprietari esclusivi dei beni assegnati.
Si parla in proposito di comunione incidentale che si distingue da quella volontaria, che nasce per accordo tra i partecipanti, e da quella legale o forzosa, che nasce in forza di una previsione di legge.
La divisione ereditaria può essere di due tipi:
– amichevole, se si attua mediante accordo di tutti i chiamati;
– giudiziale, se si svolge sotto la direzione dell’autorità giudiziaria quando non sia raggiunta l’unanimità dei consensi (v. artt. da 784 a 791 c.p.c.).

(2)

Legittimato è anche l’erede sotto condizione risolutiva. Al verificarsi dell’evento dedotto in condizione, l’efficacia della divisione viene meno solo per la parte relativa alla sua quota e non per l’intero.
Dubbio è se l’acquirente dell’eredità possa partecipare alla divisione, facendo la norma riferimento solo ai coeredi. Prevale l’opinione favorevole.

(3)

La divisione può essere sospesa per volontà:
– del testatore: in presenza di minori o per un periodo non superiore ai cinque anni (v. art. 713 c. 3 c.c.);
– della legge, su cui v. infra l’art. 715 del c.c.;
– dell’autorità giudiziaria, su cui v. infra l’art. 717 del c.c.;
– dei condividenti.

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