Art. 714 – Godimento separato di parte dei beni

Può domandarsi la divisione anche quando uno o più coeredi hanno goduto separatamente parte dei beni ereditari, salvo che si sia verificata l’usucapione 1158 ss. c.c. per effetto di possesso esclusivo(1) 1102 c.c..

Note

(1)

Affinché il coerede possa usucapire il bene è necessario che il suo possesso sia incompatibile con il godimento altrui: vi deve essere il passaggio dal possesso uti condominus a quello uti dominus.

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?