Se tra i chiamati alla successione vi è un concepito 462 c.c. la divisione non può aver luogo prima della nascita del medesimo. Parimenti la divisione non può aver luogo durante la pendenza di un giudizio sulla filiazione di colui che, in caso di esito favorevole del giudizio, sarebbe chiamato a succedere, né può aver luogo durante lo svolgimento della procedura amministrativa per l’ammissione del riconoscimento previsto dal quarto comma dell’art. 252 o per il riconoscimento dell’ente istituito erede(1)(2).
L’autorità giudiziaria può tuttavia autorizzare la divisione, fissando le opportune cautele(3).
La disposizione del comma precedente si applica anche se tra i chiamati alla successione vi sono nascituri non concepiti 462 c. 3, 643 c.c..
Se i nascituri non concepiti sono istituiti senza determinazione di quote, l’autorità giudiziaria può attribuire agli altri coeredi tutti i beni ereditari o parte di essi, secondo le circostanze, disponendo le opportune cautele nell’interesse dei nascituri(4) 600, 643 c.c..
Note
(1)
L’art. 600 del c.c. è stato abrogato dalla L. 22 giugno 2000, n. 192. Il riferimento a tale ipotesi deve, pertanto, intendersi privo di significato.
(2)
Il comma è stato sostituito dalla L. 19 maggio 1975, n. 151 e, successivamente, modificato dal D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(3)
Ove vi sia stata la determinazione delle quote ad opera del testatore, si procede alla divisione con la partecipazione di tutti i condividenti: il patrimonio sarà suddiviso in tante parti quanti sono i coeredi (compreso il nascituro, sia esso concepito o meno). Al giudizio prenderanno parte i soggetti a cui spetta l’amministrazione dei beni lasciati ai nascituri.
(4)
Ove la determinazione delle quote non sia stata effettuata e tra i chiamati vi siano dei nascituri non concepiti, l’autorità giudiziaria può distribuire agli altri coeredi i beni, tutti o parte di essi, disponendo le opportune cautele nell’interesse del nascituro. Si ritiene di tratti di un provvedimento di esclusione dalla divisione, sottoposto a condizione risolutiva (la nascita del non concepito).
Per cautele si intendono i provvedimenti volti ad impedire che la divisione possa pregiudicare gli interessi dei soggetti che potrebbero essere chiamati a succedere. Tali cautele possono consistere nella prestazione di garanzie o nell’accantonamento dei beni compresi nel compendio ereditario.