L’autorità giudiziaria 786, 787 c.p.c., su istanza di uno dei coeredi, può sospendere, per un periodo di tempo non eccedente i cinque anni(1), la divisione dell’eredità o di alcuni beni(2), qualora l’immediata sua esecuzione possa recare notevole pregiudizio al patrimonio ereditario(3) 1111 c.c..
Note
(1)
Il termine decorre dalla data di pubblicazione del testamento (v. artt. 620 ss. c.c.).
(2)
A differenza di quella di cui all’art. 1111 del c.c., la divisione ex art. 717 del c.c. può riguardare anche singoli beni.
(3)
Deve sussistere una ragionevole e particolarmente qualificata possibilità che il patrimonio ereditario, a seguito e a causa della divisione, diminuisca di valore.
Il pregiudizio va riferito al patrimonio, non ai singoli coeredi.