Art. 719 – Vendita dei beni per il pagamento dei debiti ereditari

Se i coeredi aventi diritto a più della metà dell’asse concordano nella necessità della vendita 1470 c.c. per il pagamento dei debiti 530 c.c. e pesi ereditari 752 ss. c.c., si procede alla vendita all’incanto dei beni mobili 747 c.p.c. e, se occorre, di quei beni immobili la cui alienazione rechi minor pregiudizio agli interessi dei condividenti 2646 c.c., 747, 787, 788 c.p.c.(1).

Quando concorre il consenso di tutte le parti, la vendita può seguire tra i soli condividenti e senza pubblicità, salvo che vi sia opposizione dei legatari o dei creditori(2).

Note

(1)

Ove nell’asse ereditario non vi sia denaro sufficiente per pagare i pesi e i debiti ereditari, è consentito agli eredi che rappresentano più della metà dell’asse vendere i beni ereditari, mobili prima e immobili poi.
Diversamente gli eredi dovrebbero pagare i debiti del de cuius con denaro proprio.

(2)

L’espressione “tra i soli condividenti” non ha il significato di escludere la vendita del bene a terzi ma di evitare la procedura dell’incanto ove vi sia l’accordo di tutti gli eredi.

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