Art. 720 – Immobili non divisibili

Se nell’eredità vi sono immobili(1) non comodamente divisibili(2)(3) 560 c.c., o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia 722, 846 c.c. o dell’igiene, e la divisione dell’intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell’eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l’attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all’incanto 2646 c.c.; 748, 788 c.p.c..

Note

(1)

Benché la norma parli solo di beni immobili, si ritiene che l’art. 720 del c.c. si possa applicare anche ai mobili e alle aziende.

(2)

Per “non comodamente divisibili” si intende quei beni la cui divisione comporterebbe problemi tecnici di dispendiosa soluzione, o la menomazione della funzionalità o del valore economico, considerata anche la destinazione e l’utilizzo del bene.

(3)

Oltre ai beni relativamente divisibili (v. nt. 2), la norma si applica anche ai beni assolutamente indivisibili, ossia quelli che, se divisi, cesserebbero di servire all’uso a cui sono destinati (es. muro divisorio e scala comune).

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