Art. 722 – Beni indivisibili nell’interesse della produzione nazionale

In quanto non sia diversamente disposto dalle leggi speciali(1), le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui nell’eredità vi sono beni che la legge dichiara indivisibili nell’interesse della produzione nazionale 846 c.c.(2).

Note

(1)

Cfr. L. 3 giugno 1940, n. 1078 (Norme per evitare il frazionamento delle unità poderali).

(2)

Per i beni la cui indivisibilità sia disposta dalla legge nell’interesse della produzione nazionale, l’autorità giudiziaria deve prescindere da qualunque valutazione in concreto, a differenza di quanto avviene nei casi previsti dall’art. 720 del c.c..
Costituiva un esempio di bene dichiarato indivisibile dalla legge la minima unità colturale di cui all’art. 846 del c.c., disposizione abrogata dal D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

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