Se la persona di cui è stata dichiarata la morte presunta ritorna o ne è provata l’esistenza al momento dell’apertura della successione 456, essa o i suoi eredi o aventi causa possono esercitare la petizione di eredità 533 e far valere ogni altro diritto, ma non possono recuperare i beni se non nello stato in cui si trovano, e non possono ripetere che il prezzo di quelli alienati, quando è ancora dovuto, o i beni nei quali esso è stato investito 66, salvi gli effetti della prescrizione o dell’usucapione 1158(1).
Si applica la disposizione del secondo comma dell’articolo 71.
Note
(1)
Qualora il soggetto dichiarato morto ritorni, o ne venga provata l’esistenza, non potrà devolversi l’eredità secondo quanto prescritto dall’art. 72, applicandosi invece la restituzione dei frutti dal giorno della costituzione in mora secondo quanto previsto dal co. II dell’art. 71 del c.c..