Il coerede, che vuol alienare(1) 1542-1547 c.c. a un estraneo(2) la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione(3), indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato nel termine 2964 c.c. di due mesi dall’ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall’acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria 1501 ss. c.c.(4).
Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più, la quota è assegnata a tutti in parti uguali.
Note
(1)
L’alienazione deve essere a titolo oneroso, poiché la norma parla di prezzo. Di conseguenza rimane esclusa la donazione (v. art. 769 del c.c.).
(2)
Si considera estraneo il legatario che ha ricevuto una somma di denaro in sostituzione della quota a lui spettante come legittimario (v. art. 536 del c.c.), nonché colui che ha ottenuto lo scioglimento della comunione.
(3)
La comunicazione ai coeredi della proposta di alienazione equivale a proposta contrattuale (v. 1326) con la conseguenza che l’accettazione di uno o più coeredi consente di ritenere concluso a loro favore un negozio di alienazione.
(4)
Il diritto di retratto si può esercitare fino a che non si sia perfezionata la divisione e, in ogni caso, entro il termine di prescrizione decennale che decorre dall’alienazione al terzo, anche nel caso in cui permanga lo stato di comunione.