Art. 739 – Donazioni ai discendenti o al coniuge dell’erede. Donazioni a coniugi

L’erede non è tenuto a conferire le donazioni fatte ai suoi discendenti o al coniuge 569 c.c., ancorché succedendo a costoro ne abbia conseguito il vantaggio(1).

Se le donazioni sono state fatte congiuntamente a coniugi di cui uno è discendente del donante, la sola porzione a questo donata è soggetta a collazione.

Note

(1)

Laddove però vi sia stata interposizione fittizia, si applicheranno le norme sulla simulazione e il coerede sarà tenuto a conferire la donazione, qualora venga accolta la domanda di simulazione (v. art. 1414 e ss. del c.c.).

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