Art. 740 – Donazioni fatte all’ascendente dell’erede

Il discendente che succede per rappresentazione deve conferire ciò che è stato donato all’ascendente, anche nel caso in cui abbia rinunziato all’eredità di questo(1).

Note

(1)

La medesima regola si applica anche in caso di trasmissione del diritto di accettare l’eredità ai sensi dell’art. 479 del c.c.. In tal caso il trasmissario, accettata l’eredità, dovrà conferire i beni donati al trasmittente.

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