I frutti 820 c.c. delle cose(1) e gli interessi sulle somme soggette a collazione non sono dovuti che dal giorno in cui si è aperta la successione 456 c.c..
Note
(1)
L’articolo in esame si riferisce ai frutti naturali, ossia a quelli che provengono direttamente dalla cosa e che si acquistano al momento della separazione, e ai soli interessi, non anche ai restanti frutti civili, cioè a quelli che costituiscono il corrispettivo del godimento che altri abbia della cosa e si acquistano di giorno in giorno.