La collazione di un bene immobile si fa o col rendere il bene in natura(1) 748 c.c. o con l’imputarne il valore alla propria porzione, a scelta di chi conferisce(2) 2645 c.c..
Se l’immobile è stato alienato o ipotecato, la collazione si fa soltanto con l’imputazione 747, 749 c.c..
Note
(1)
Se si sceglie di conferire il bene in natura, questo cessa di essere di proprietà dell’erede ed entra in comunione tra i discendenti e il coniuge.
(2)
Si tratta di un’obbligazione alternativa (v. 1285 e ss. del c.c.). Comunicata agli altri eredi la scelta, questa diviene irrevocabile.