Art. 747 – Collazione per imputazione

La collazione per imputazione 746, 750 c.c. si fa avuto riguardo al valore dell’immobile al tempo della aperta successione(1) 456 c.c..

Note

(1)

Il valore del bene immobile ai fini della collazione per imputazione si determina al tempo dell’apertura della successione, rimanendo irrilevanti i mutamenti dipendenti dalla diminuzione del potere di acquisto della moneta e gli altri eventi successivi.
Ciò crea una disparità di trattamento tra la collazione per imputazione e quella in natura in quanto in quest’ultimo caso il bene viene valutato al momento della collazione.

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