Art. 752 – Ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi

(1)I coeredi contribuiscono tra loro 1295, 1315, 1318, 1319, 1546 c.c. al pagamento dei debiti e pesi ereditari(2) 754, 755, 756 c.c. in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto(3) 662, 663 c.c..

Note

(1)

La norma si riferisce ai rapporti interni tra coeredi, mentre i rapporti con i creditori sono disciplinati dall’art. 754 del c.c..

(2)

Sono pesi ereditari i debiti che sorgono a capo degli eredi in dipendenza della successione, quali: le spese funerarie, le spese giudiziarie, d’inventario, di amministrazione e di divisione, gli oneri imposti al chiamato (v. art. 647 del c.c.), l’assegno vitalizio spettante ai figli naturali aventi diritto al mantenimento, all’istruzione e all’educazione (v. art. 580 del c.c.), la retribuzione dell’esecutore testamentario (v. art. 711 del c.c.), le spese fatte dall’esecutore testamentario per l’esercizio del suo ufficio (v. art. 712 del c.c.) e il risarcimento del danno da illecito commesso mediante testamento, il legato obbligatorio.

(3)

I coeredi all’unanimità possono derogare alla disposizione in commento, in sede di divisione contrattuale o in sede di accettazione della divisione giudiziale.

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?