Gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione 1295 c.c. della loro quota ereditaria 1315, 1316, 1318 c.c. e ipotecariamente per l’intero 2809 c. 2 c.c.(1). Il coerede che ha pagato oltre la parte a lui incombente può ripetere dagli altri coeredi 1299 c.c. soltanto la parte per cui essi devono contribuire a norma dell’articolo 752, quantunque si sia fatto surrogare nei diritti dei creditori 755, 1299 c.c..
Il coerede conserva la facoltà di chiedere il pagamento del credito a lui personale e garantito da ipoteca(2), non diversamente da ogni altro creditore, detratta la parte che deve sopportare come coerede 752, 1299 c.c..
Note
(1)
Le eccezioni alla regola della divisione pro quota dei debiti e dei pesi ereditari possono aversi quando:
1- il testatore ha pattuito la solidarietà a carico degli eredi con il creditore o nel testamento (v. art. 1295 del c.c.);
2 – uno o più coeredi sono stati incaricati di eseguire la prestazione (v. art. 1315 del c.c.);
3 – l’obbligazione è indivisibile (v. art. 1316 del c.c.);
4 – i crediti sono garantiti da ipoteca, in considerazione dell’indivisibilità della stessa ipoteca (v. art. 2809 del c.c.).
(2)
Nonostante la lettera della norma, essa si applica anche ai crediti non garantiti.