Art. 761 – Annullamento per violenza o dolo

La divisione può essere annullata quando è l’effetto di violenza 1453 ss. c.c. o di dolo 768, 1439 c.c.(1)(2).

L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o in cui il dolo è stato scoperto 1442 c.c..

Note

(1)

Analogamente a quanto accade per i contratti, può determinare l’annullamento della divisione il solo dolo determinante e non anche quello incidente. Il primo è quello in conseguenza del quale il coerede ha manifestato un consenso che, senza gli artifizi e i raggiri, non avrebbe espresso, il secondo è quello che induce ad accettare condizioni meno favorevoli. In presenza di quest’ultimo è possibile chiedere solo il risarcimento del danno (v. art. 1223 c.c.).

(2)

Nel caso in cui la parte sia stata vittima di errore, il rimedio esperibile non è quello dell’annullamento della divisione ma del supplemento di divisione, nel caso in cui siano stati omessi taluni beni (v. art. 762 del c.c.) o della rescissione per lesione, qualora l’errore sia caduto sulla stima dei beni (v. art. 763 del c.c.).
Vi è, tuttavia, chi ritiene che si possa richiedere l’annullamento della divisione in caso di errore essenziale tale da incidere sulla causa stessa del negozio divisorio (es. la scoperta di ulteriori eredi o di un testamento fino a quel momento non conosciuto).

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?