Art. 762 – Omissione di beni ereditari

(1)L’omissione(2) di uno o più beni dell’eredità 494 c.c. non dà luogo a nullità della divisione, ma soltanto a un supplemento della divisione stessa 734 c.c..

Note

(1)

Il diritto di chiedere il supplemento è imprescrittibile, salva l’avvenuta usucapione del bene per effetto del possesso esclusivo.

(2)

La causa dell’omissione è irrilevante, potendo dipendere anche da un’esclusione maliziosa.

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