La divisione può essere rescissa quando taluno dei coeredi prova di essere stato leso oltre il quarto(1)(2) 766, 767, 1448, 2652 n. 1 c.c..
La rescissione è ammessa anche nel caso di divisione fatta dal testatore, quando il valore dei beni assegnati ad alcuno dei coeredi è inferiore di oltre un quarto all’entità della quota ad esso spettante 733, 734, 767 c.c..
L’azione si prescrive in due anni dalla divisione(3) 1449, 2946 c.c..
Note
(1)
Diversamente da quanto prescritto in materia di contratti, per la rescissione della divisione è sufficiente il solo elemento oggettivo della lesione oltre il quarto e non anche quello soggettivo dello stato di pericolo o di bisogno (v. gli artt. 1447 e ss. del c.c.).
(2)
E’ dubbio se alla divisione si possa applicare il divieto di convalida dei contratti rescindibili di cui all’art. 1451 del c.c.. Stante la diversità di disciplina tra la rescissione della divisione e quella dei contratti (v. nt. 1 e 3), si reputa preferibile negare l’interpretazione estensiva della predetta norma.
(3)
Il termine di prescrizione dell’azione è biennale e non annuale come nel caso della rescissione dei contratti.