Art. 764 – Atti diversi dalla divisione

L’azione di rescissione 763 c.c. è anche ammessa contro ogni altro atto che abbia per effetto di far cessare tra i coeredi la comunione dei beni ereditari(1).

L’azione non è ammessa 765 c.c. contro la transazione con la quale si è posto fine alle questioni insorte a causa della divisione o dell’atto fatto in luogo della medesima, ancorché non fosse al riguardo incominciata alcuna lite(2) 1970 c.c..

Note

(1)

Deve trattarsi di atti che abbiano come scopo principale quello di far cessare la divisione tra i condividenti. Rimangono, pertanto, esclusioni quegli atti che perseguano tale scopo solo occasionalmente.

(2)

La norma si applica alla divisione intervenuta successivamente alla divisione (c.d. transazione divisoria), che va tenuta distinta dalla c.d. divisione transattiva, cioè quella mediante la quale le parti si fanno reciproche concessioni, istituto questo ricompreso tra gli “atti diversi dalla divisione” di cui al primo comma.
Dubbio è, stante la formulazione letterale della norma, se la rescissione si debba escludere anche per le transazioni che intervengono durante la divisione. La dottrina propende per escludere la rescindibilità di tali contratti, la giurisprudenza invece la ammette.

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?