Art. 765 – Vendita del diritto ereditario fatta al coerede

L’azione di rescissione non è ammessa 764 c.c. contro la vendita del diritto ereditario(1) 477, 1542 ss. c.c. fatta senza frode(2) 1344 c.c. a uno dei coeredi, a suo rischio e pericolo, da parte degli altri coeredi o di uno di essi.

Note

(1)

Ci si riferisce alla vendita di una quota di eredità (v. art. 1542 del c.c.).

(2)

Si ha frode quando il solo coerede alienante è a conoscenza della consistenza della quota trasferita. Diversamente, nel caso in cui entrambi i contraenti siano a conoscenza dell’esatto valore della quota, la vendita non potrebbe più definirsi aleatoria.

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