Art. 767 – Facoltà del coerede di dare il supplemento

Il coerede contro il quale è promossa l’azione di rescissione 763 c.c. può troncarne il corso e impedire una nuova divisione, dando il supplemento della porzione ereditaria, in danaro o in natura(1), all’attore e agli altri coeredi che si sono a lui associati(2) 1450 c.c..

Note

(1)

Il supplemento, per impedire la rescissione, deve avere ad oggetto beni ereditari. Se ha ad oggetto beni estranei, può valere quale proposta transattiva.

(2)

Diversamente dalla riduzione ad equità di cui all’art. 1450 del c.c., dove il parametro per bilanciare le prestazioni è soggettivo (l’equità), il supplemento delle porzioni ereditarie oggetto di lesione deve essere tale da eliminare lo squilibrio.

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