Art. 768 bis – Nozione

(1)È patto di famiglia il contratto(2) con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti.

Note

(1)

Gli artt. da 768-bis a 768 octies sono stati inseriti dalla Legge 14 febbraio 2006, n. 55.

(2)

Nonostante la collocazione del patto di famiglia all’interno del libro II, l’istituto va qualificato come atto inter vivos traslativo, ad efficacia reale e necessariamente gratuito.

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