Art. 769 – Definizione

La donazione è il contratto 1321 c.c.(1)col quale, per spirito di liberalità 770, 809 c.c.(2), una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione(3) 770, 771, 772 c.c..

Note

(1)

Nonostante sia normata all’interno del libro delle successioni, la donazione è un contratto. Tale collocazione si giustifica a causa dell’applicazione all’istituto di principi propri del testamento, quale, per esempio, la prevalenza della volontà del donante. In mancanza di norme specifiche, si applicano alla donazione le disposizioni sui contratti.

(2)

Lo spirito di liberalità si ha quando vi è coscienza in capo al donante di compiere un atto di attribuzione patrimoniale pur non essendovi obbligato. È necessario che si verifichi contemporaneamente l’impoverimento di un soggetto, il donante, è l’arricchimento di un altro, il donatario.

(3)

Le donazioni possono essere dispositive o ad effetti obbligatori.
Le prime sono quelle mediante cui si trasferisce un diritto suscettibile di valutazione patrimoniale (c.d. d. traslativa), quelle con cui si fa sorgere in capo ad altri un diritto su una cosa propria a titolo gratuito (c.d. d. costitutiva) e quelle attraverso cui si rinuncia ad un diritto, reale o di credito, in favore del donatario.
Sono donazioni ad effetti obbligatori quelle che hanno ad oggetto l’assunzione di un’obbligazione (di dare, di fare o di non fare).

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