Art. 770 – Donazione rimuneratoria

(1)È donazione anche la liberalità fatta per riconoscenza(2) o in considerazione dei meriti del donatario(3) o per speciale rimunerazione(4)437, 632, 742, 797, 805 c.c..

Non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi(5) 809 c.c..

Note

(1)

Le donazioni rimuneratorie, dal momento che generalmente sono dovute ad un comportamento particolarmente lodevole ed apprezzabile del donatario, non sono soggette a revoca per ingratitudine o sopravvenienza dei figli (v. art. 805 del c.c.) e non comportano per il donatario l’obbligo di versare gli alimenti a favore del donante (v. art. 437 del c.c.).

(2)

Per riconoscenza si intende il sentimento di gratitudine per il donatario o la sua famiglia a causa di fatti compiuti in passato o della promessa di un’azione futura.

(3)

Si ha merito del donatario quando vi è un sentimento di stima e gratitudine per le benemerenze che il donatario ha acquisito presso la collettività, singoli gruppi o individui, diversi dal donante e dalla sua famiglia.

(4)

La speciale rimunerazione consiste in un’ attribuzione patrimoniale data in conseguenza di servizi resi dal donante al donatario in cui, però, non deve ravvisarsi l’elemento della corrispettività.

(5)

Si parla in proposito di liberalità d’uso. È necessario che il donante effettui tale attribuzione allo scopo di conformarsi ad un’usanza sociale (es.: le mance, i regali di Natale etc.).

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