Art. 778 – Mandato a donare

È nullo 1418 ss. c.c. il mandato 1703 c.c. con cui si attribuisce ad altri la facoltà di designare la persona del donatario(1) o di determinare l’oggetto della donazione(2).

È peraltro valida la donazione a favore di persona che un terzo sceglierà tra più persone designate dal donante o appartenenti a determinate categorie, o a favore di una persona giuridica tra quelle indicate dal donante stesso 631 comma 2 c.c.

È del pari valida la donazione che ha per oggetto una cosa che un terzo determinerà tra più cose indicate dal donante o entro i limiti di valore dal donante stesso stabiliti 631 comma 2 c.c..

Note

(1)

Si parla in proposito di mandato a donare “cui voles”.

(2)

E’ il c.d. mandato a donare “quae voles”.

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