È nullo 1418 ss. c.c. il mandato 1703 c.c. con cui si attribuisce ad altri la facoltà di designare la persona del donatario(1) o di determinare l’oggetto della donazione(2).
È peraltro valida la donazione a favore di persona che un terzo sceglierà tra più persone designate dal donante o appartenenti a determinate categorie, o a favore di una persona giuridica tra quelle indicate dal donante stesso 631 comma 2 c.c.
È del pari valida la donazione che ha per oggetto una cosa che un terzo determinerà tra più cose indicate dal donante o entro i limiti di valore dal donante stesso stabiliti 631 comma 2 c.c..
Note
(1)
Si parla in proposito di mandato a donare “cui voles”.
(2)
E’ il c.d. mandato a donare “quae voles”.