Art. 779 – Donazione a favore del tutore o protutore

È nulla la donazione 1418 c.c. a favore di chi è stato tutore o protutore del donante, se fatta prima che sia stato approvato il conto(1) o sia estinta l’azione per il rendimento del conto medesimo 385, 388 c.c..

Si applicano le disposizioni dell’articolo 599(2).

Note

(1)

Si tratta del conto finale dell’amministrazione che il tutore è tenuto a presentare entro due mesi dalla cessazione delle sue funzioni per rendere conto della gestione del patrimonio dell’interdetto.

(2)

La donazione fatta al padre, alla madre, ai discendenti o al coniuge del tutore o del protutore è ugualmente nulla, in quanto tali persone si presumono interposte.

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