Art. 78 – Affinità

L’affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge 76.

Nella linea e nel grado 75, 76 in cui taluno è parente di uno dei coniugi, egli è affine dell’altro coniuge.

L’affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati 434 n. 2. Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo 117 ss., salvi gli effetti di cui all’articolo 87 n. 4 117 ss..

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