La donazione fatta in riguardo di un determinato futuro matrimonio(1), sia dagli sposi tra loro, sia da altri a favore di uno o di entrambi gli sposi(2) o dei figli nascituri da questi 784 c.c., si perfeziona senza bisogno che sia accettata(3), ma non produce effetto finché non segua il matrimonio 805 c.c..
L’annullamento del matrimonio 117 c.c. importa la nullità 1418 c.c. della donazione(4). Restano tuttavia salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede 1445 c.c. tra il giorno del matrimonio e il passaggio in giudicato della sentenza che dichiara la nullità del matrimonio. Il coniuge di buona fede non è tenuto a restituire i frutti percepiti anteriormente alla domanda di annullamento del matrimonio.
La donazione in favore di figli nascituri rimane efficace per i figli rispetto ai quali si verificano gli effetti del matrimonio putativo 128 c.c..
Note
(1)
La donazione obnuziale è valida solo se riferita ad uno specifico matrimonio in relazione al quale gli sposi possano essere individuabili. La donazione fatta in vista di un generico matrimonio non rientra nella previsione in commento.
(2)
Se la donazione è fatta da uno dei due coniugi, donatario sarà l’altro sposo; se il donante è un terzo i beneficiari della liberalità possono essere entrambi i futuri coniugi o solo uno di essi.
(3)
La donazione obnuziale resta valida in caso di separazione personale e di divorzio.
(4)
L’annullamento del matrimonio ha effetto retroattivo. Pertanto la donazione si considera come se mai fosse stata fatta, e sorge in capo ai donatari l’obbligo di restituire i beni ricevuti, con le seguenti eccezioni:
a) nel caso di coniuge di buona fede (che non era cioè a conoscenza del vizio che ha causato l’annullamento del suo matrimonio), questi non deve restituire i frutti da lui percepiti prima della domanda di annullamento del matrimonio;
b) nel caso in cui i donatari abbiano trasferito il bene donato ad altre persone (terzi), queste non devono restituire il bene al donante, se al momento del trasferimento erano in buona fede;
c) nel caso di donazione fatta ai figli nascituri, la donazione rimane valida ed efficace anche dopo l’annullamento del matrimonio nel caso in cui ricorrano gli estremi del matrimonio putativo (v. art. 128 del c.c.).