La donazione a favore di un ente non riconosciuto non ha efficacia, se entro un anno non è notificata al donante l’istanza per ottenere il riconoscimento. La notificazione produce gli effetti indicati dall’ultimo comma dell’articolo 782. Salvo diversa disposizione del donante, i frutti maturati prima del riconoscimento sono riservati al donatario.