Art. 786 – Donazione a ente non riconosciuto

La donazione a favore di un ente non riconosciuto non ha efficacia, se entro un anno non è notificata al donante l’istanza per ottenere il riconoscimento. La notificazione produce gli effetti indicati dall’ultimo comma dell’articolo 782. Salvo diversa disposizione del donante, i frutti maturati prima del riconoscimento sono riservati al donatario.

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